Le aste giudiziarie – cosa sono
Le Aste Giudiziarie sono l’atto del processo esecutivo, disposto dal Giudice dell’Esecuzione su richiesta del creditore procedente, allo scopo di alienare forzosamente i diritti del debitore, sui propri beni mobili ed immobili, al soggetto che risulta essere il maggior offerente. Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il debitore. Per partecipare non e necessaria l’assistenza di un legale o di altro professionista.
Gli immobili sono stimati da un perito del Tribunale. Oltre al saldo del prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge ( prima casa, imprenditore agricolo ecc.).
La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. Il saldo prezzo dovrà essere pagato entro 60 gg. dall’aggiudicazione.
La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento emesso dopo il pagamento del saldo prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale o del Professionista Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione.
Cosa bisogna sapere
È sempre opportuno:
- Ogni immobile e stimato da un perito del Tribunale il quale redige una perizia tecnica.
- Consultare sempre la perizia tecnica, prima di partecipare ad un’asta.
- Verificare dalla perizia se l’immobile è in regola con la normativa edilizia.
- Verificare dalla perizia se sussistono abusi e se siano sanabili e con che spese.
- Verificare dalla perizia se l’immobile è occupato e a che titolo (per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura viene ordinata l’immediata liberazione), quali sono le formalità pregiudizievoli gravanti e a quanto ammonta il costo per la loro cancellazione e quale sia l’attuale stato di conservazione, le finiture etc.
- Verificare se vi è un custode, se è possibile visitare il fabbricato ed ogni altra utile informazione.